Lavoro sportivo, nuove misure per società e associazioni dilettantistiche
Valorizzata nel nostro Paese, anche per merito della bravura dei nostri atleti che si distinguono spesso nelle competizioni internazionali, la pratica sportiva viene considerata una disciplina educativa e sociale, fattore di arricchimento dell’individuo, di prevenzione della salute, di miglioramento della qualità di vita e di responsabilizzazione della società civile. Secondo gli ultimi dati presentati a luglio 2022 dal CONI, nella Federazione sportiva nazionale sono rappresentati oltre 13 milioni e 113 mila persone tesserate e 115.469 Associazioni/Società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI. Sono numeri rilevanti nonostante il settore abbia certamente risentito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Tali dati vengono confermati dal Rapporto Istat che fotografa il comparto dichiarando che in Italia oltre 20 milioni di persone praticano uno o più sport con continuità (24,4 per cento) o almeno saltuariamente (9,8 per cento) con andamenti crescenti nel tempo, che dipendono dall’età, dal genere e dal livello d’istruzione.
Per questo motivo, il correttivo apportato alla riforma del lavoro sportivo, pubblicato in Gazzetta pochi giorni fa, ha destato molto interesse, poiché coinvolge le migliaia di associazioni sportive dilettantistiche, nonché le società sportive che sono diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Il decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta il 2 novembre scorso) modifica il Decreto Legislativo n. 36/2021, recante il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. Il nuovo provvedimento entra in vigore il 17 novembre 2022, ma le misure in materia di rapporti di lavoro si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2023. Per il momento rimarrà ancora valida in parte la disciplina del 1981 (legge 23 marzo 1981, n. 91), che verrà quindi abrogata dal gennaio 2023 (salvo ulteriori proroghe).
Le novità contenute nel Decreto delineano la distinzione fra professionismo e dilettantismo, la prestazione sportiva amatoriale, la disciplina del rapporto di lavoro, l’ampliamento della definizione di lavoratore sportivo, e mirano a semplificare gli oneri contributivi e fiscali.
Viene estesa la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie allo svolgimento delle attività sportive. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati come lavoratori sportivi anche i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l’espletamento dell’attività sportiva, identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale.
Tra le novità contenute nel Decreto, va ricordato che possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercitino come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; viene ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche.
Sul tema della disciplina dei rapporti di lavoro, quello sportivo può essere di natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.
Come già previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (art. 27), nelle società sportive professionistiche saranno instaurati rapporti di lavoro subordinato, salvo eccezioni, come ad esempio, quando lo sportivo non sia vincolato a frequentare sedute di allenamento o la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero 30 giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo.
Mentre per le società sportive (come già previsto dal D.Lgs. n. 36/2021, art. 26), in caso di rapporto a tempo determinato, la durata massima sarà pari a 5 anni, ferma restando la cessione ad altra società o associazione prima della scadenza.
In ambito dilettantistico, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora la durata delle prestazioni non vada oltre le 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive) e le prestazioni siano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive e degli Enti di promozione sportiva.
Sempre nell’area del dilettantismo, sono previste agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale; inoltre, sono digitalizzati gli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato con giovani atleti a partire dai 15 anni di età (il limite minimo precedente era a 18 anni) fino a 23 anni di età.
Infine, le società sportive dilettantistiche (misura già prevista dal D.Lgs. n. 36/2021, art. 9) potranno svolgere attività “diverse, secondarie e strumentali” solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.
Un riordino della materia che certamente semplifica e allarga le maglie di un settore che in Italia acquisisce negli anni sempre più fascino e attrae giovani atleti, professionisti e non.
Fonte: ClicLavoro